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Qual è il più recente riferimento normativo generale che disciplina il settore commerciale nel suo complesso?
E' il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (noto come decreto Bersani) che stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale e rimanda alla normativa regionale la disciplina di attuazione.
Tale disciplina, che a seguito della citata riforma del Titolo V della Costituzione è stata sostituita dalle normative regionali di settore delle quali tuttavia ne integra gli aspetti che non sono stati disciplinati, è altresì tuttora vigente in quelle regioni che non hanno ancora adottato leggi proprie in materia.
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Quali sono gli orari di vendita consentiti dalla legge? E cosa prevede la legge per le aperture domenicali e nei giorni festivi? Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue. Nell'ambito di questo arco temporale spetta al negoziante fissare, anche sulla base di eventuali criteri stabiliti dal Comune, l'orario di apertura e di chiusura del negozio che, comunque, non può rimanere aperto per più di 13 ore giornaliere.
Gli esercizi commerciali devono rispettare la chiusura domenicale e nei giorni festivi, nonché, nei casi stabiliti dai Comuni, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. La legge, tuttavia, consente ai Comuni di individuare dei giorni di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva; tali giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre e, in più, ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.
Nei Comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte gli esercenti possono liberamente determinare gli orari di apertura e chiusura dei negozi e possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.
Tale disciplina è tuttavia suscettibile di notevoli variazioni, nell'ambito delle diverse normative regionali, in relazione alle caratteristiche specifiche del territorio di riferimento.
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E' possibile vendere nell'ambito di una stessa attività prodotti di generi diversi? Sì, purchè, nel caso di vendita di generi alimentari, l'esercente sia in possesso dei requisiti professionali e abbia rispettato le disposizioni igienico-sanitarie che disciplinano la vendita di tali prodotti. |
Ci sono obblighi o requisiti particolari per la vendita di generi alimentari? Gli esercizi di vendita di alimenti e bevande non necessitano di autorizzazione sanitaria (è sufficiente richiedere all'ASL un semplice nulla osta) ma sono tuttavia tenuti a rispettare i requisiti igienico-sanitari e devono essere forniti di idonei mezzi di conservazione degli alimenti (ved. D.P.R. 327/80).
L'autorizzazione sanitaria è invece necessaria per tutte le attività che forniscono al pubblico alimenti preparati, cotti o comunque manipolati (quali ad es. ristoranti, bar, trattorie, pizzerie, panifici, latterie, cantine, ecc.). |
Come e dove deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico negli esercizi commerciali? L'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 sulla disciplina del settore commerciale, dispone che:
i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo;
quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore é sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico;
sono esclusi dall'obbligo di indicare il prezzo, quei prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico sia stato già impresso direttamente dal produttore in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico;
i prodotti confezionati che portano sull'imballaggio l'indicazione di un peso o di una capacità, è imposto l'obbligo di segnalare al consumatore un doppio prezzo di vendita: il prezzo di vendita del prodotto al pubblico ed il prezzo per unità di misura (chilo o litro). Questa doppia indicazione facilita il confronto di prezzo tra prodotti confezionati in misure differenti.
Norme particolari sono previste per l'indicazione dei prezzi degli oggetti preziosi. |