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Federalismo fiscale. Decreto sui fabbisogni standard degli enti locali

27 luglio 2010

E’ stato, infatti, approvato in via preliminare il secondo decreto delegato (dopo quello sul federalismo demaniale), dedicato a disciplinare la complessa materia dei “fabbisogni standard” degli enti locali, tema strategico per il definitivo abbandono del criterio della “spesa storica” nella configurazione dei nuovi rapporti finanziari tra Stato ed enti territoriali per il superamento della cd finanza derivata.

In sostanza ci si preoccuperà, con rigore scientifico garantito dall’intervento di So.Se ed IFEL (il centro studi dell’Anci), di individuare tutte le componenti significative della griglia da adattare a Comuni, Città metropolitane e Province per quantificare le risorse di cui avranno bisogno per svolgere sia le loro funzioni amministrative fondamentali che per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni eventualmente correlate.

In questo senso il decreto ha contenuto essenzialmente programmatico, dal momento che, come è detto nel suo stesso titolo, non fissa da subito l’entità dei fabbisogni standard, bensì ne articola le modalità tecniche necessarie per consentirne la successiva determinazione.

L’operazione, che richiederà una continua messa a punto delle varie fasi di costruzione del quadro finale di riferimento quantitativo, necessita della collaborazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti fin dalla fase transitoria, che il provvedimento individua, per avviare concretamente il superamento del criterio della spesa storica, a partire dall’anno 2011.

Va notato, in questo senso, il significativo effetto deterrente della sanzione prevista per gli enti che non contribuiranno a fornire i dati contabili e strutturali necessari per definire i fabbisogni standard: l’inadempienza avrà come conseguenza il blocco dei trasferimenti erogati a qualunque titolo.

Una disposizione particolare fissa poi i criteri di manutenzione dei fabbisogni standard, che quindi non sono stabiliti una volta per tutte, ma revisionabili entro il terzo anno successivo alla loro precedente adozione. La complessità del tema richiede ulteriori approfondimenti su aspetti specifici del provvedimento in oggetto, ai quali sarà dedicata una nostra successiva nota informativa.

Si trasmette in allegato il testo del provvedimento.